Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 aprile 1987, causa 402/85
Epigrafe
Sentenza della Corte
9 aprile 1987
Nel procedimento 402/85,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Versailles, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
G. Basset, residente in Fréjus (Francia),
e
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), con sede in Parigi,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 86 di detto trattato,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann, R. Joliét e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: B. Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate:
per il sig. M. G. Basset, appellante nella causa principale, con l'avv. P. Montier, del foro di Parigi,
per la Sacem, appellata nella causa principale, con gli aw. ti O. Carmet e G. Kiejman, del foro di Parigi,
per il governo della Repubblica francese, rappresentato a tal fine dalla sig. ra E. Belliard e dal sig. J. Myard, in qualità di agenti,
per il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato O. Fiumara,
per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Marenco, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 17 dicembre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 24 febbraio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con sentenza 20 novembre 1985, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre successivo, la Corte d'appello di Versailles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 86 del trattato, onde valutare la compatibilità, con tali disposizioni, della riscossione di un compenso detto « diritto complementare di riproduzione meccanica » per l'esecuzione pubblica, mediante supporti del suono, di opere tutelate da un diritto d'autore.
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente fra il sig. Basset, gestore di una discoteca in Fréjus, e la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: « SACEM »). Quest'ultima, lamentando l'esecuzione, senza versamento dei compensi convenuti, di opere del suo repertorio nella discoteca del Basset, conveniva lo stesso dinanzi al Tribunal de grande instance di Draguignan che condannava il Basset al pagamento dei compensi controversi. Il Basset interponeva appello facendo valere che i contratti che costituivano la base giuridica dei compensi erano nulli in quanto incompatibili con le norme del diritto della concorrenza nazionale e comunitario.
punto 3
La Corte d'appello di Versailles, investita di detto appello in qualità di giudice di rinvio dopo la cassazione di una sentenza della Corte d'appello di Aix-en-Provence, dichiarava che i mezzi dedotti dal Basset erano imperniati sulle nozioni di « abuso di posizione dominante » e « intesa illecita » e che occorreva esaminare tali motivi con riguardo non solo al diritto francese ma anche al diritto comunitario ed in particolare agli artt. 86 e 85 del trattato.
punto 4
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85, la Corte d'appello osserva che la SACEM è vincolata alla maggior parte delle società straniere di gestione dei diritti d'autore da contratti di rappresentanza reciproca, a norma dei quali ciascuna società conferisce all'altra il mandato di riscuotere i diritti d'autore afferenti alle opere del suo repertorio, riscossione che deve avere luogo, in ciascuno Stato, alle condizioni in uso in tale Stato. Siffatti contratti, pur potendo essere definiti « accordi tra imprese » ai sensi dell'art. 85, non avrebbero tuttavia lo scopo o l'effetto di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Il sistema dei mandati reciproci, infatti, non avrebbe potuto modificare l'importo dei compensi destinati, in ciascun paese, a remunerare i diritti d'autore, mentre sarebbe tale da determinare una limitazione dei costi di riscossione e di controllo, vantaggiosa per gli autori e gli utilizzatori delle opere tutelate.
punto 5
Quanto all'art. 86, la Corte d'appello ritiene che la SACEM goda di un monopolio di fatto ed occupi così una posizione dominante sul mercato. Essa rileva che il sig. Basset contesta alla SACEM di aver abusato di tale posizione dominante sotto un duplice profilo: in primo luogo, l'aliquota del compenso, fissata all'8,25% della cifra d'affari lorda della discoteca, sarebbe eccessivo rispetto alla prestazione fornita; in secondo luogo, tale aliquota dell'8,25% includerebbe un « diritto complementare di riproduzione meccanica » pari all'1,65%, reclamato allo stesso titolo del resto del compenso, ossia per l'uso pubblico di supporti del suono.
punto 6
In ordine al primo punto, la Corte d'appello respinge la censura secondo cui l'aliquota dell'8,25% costituirebbe un corrispettivo non equo. Essa è del parere che tale onere, pur essendo elevato rispetto a quello vigente in altri Stati, non sia eccessivo, dato che le discoteche fanno un uso particolarmente elevato di musica e che, senza tale attività musicale, questi esercizi dovrebbero immediatamente chiudere.
punto 7
In ordine al secondo punto, la Corte d'appello precisa anzitutto che, secondo la legislazione francese, il diritto di utilizzazione appartenente all'autore comprende il diritto di rappresentazione e quello di riproduzione; che la rappresentazione è definita come comunicazione dell'opera al pubblico, in particolare attraverso la diffusione, con qualsiasi procedimento; che la riproduzione è l'incisione materiale dell'opera con tutti i procedimenti che consentono di diffonderla al pubblico in modo indiretto, ed in particolare mediante registrazione meccanica. In materia di musica, il diritto di riproduzione sarebbe normalmente ceduto al produttore di supporti del suono ed il relativo compenso verrebbe versato quando i supporti del suono sono messi in commercio. Tuttavia, il compenso dell'8,25% imposto alle discoteche dalla SACEM sarebbe composto dal prezzo di cessione del diritto di rappresentazione, pari al 6,60% e da un diritto « complementare » di riproduzione, pari all'1,65%.
punto 8
Al riguardo, la Corte d'appello dichiara che la riscossione cumulativa del diritto di rappresentazione e di un diritto complementare di riproduzione è giustificata nel diritto francese, il quale consente all'autore di cedere al produttore di supporti del suono un diritto di riproduzione riguardante unicamente la loro messa in commercio a fini di uso privato e di esigere un diritto complementare di riproduzione meccanica dall'esercente che, dopo aver acquistato il supporto del suono, ne faccia uso pubblico non legittimato dal compenso per il diritto di riproduzione inizialmente versato. La Corte d'appello si domanda tuttavia se la riscossione di un diritto complementare di riproduzione meccanica sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare nei casi in cui i supporti del suono siano stati importati da un altro Stato membro in cui siano stati regolarmente messi in commercio ed in cui la diffusione pubblica di opere tutelate comporti un solo compenso per il diritto di rappresentazione; stando così le cose, il cumulo dei compensi in Francia potrebbe infatti avere l'effetto di ostacolare la libera circolazione delle merci.
punto 9
Onde risolvere tali problemi, la Corte d'appello ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali volte a stabilire se gli artt. 30 e 36 del trattato o l'art. 86 del trattato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano « a che una società nazionale di diritti d'autore che goda per la protezione del proprio repertorio di un monopolio di fatto, e vincolata mediante contratti di reciproca rappresentanza a varie società di diritti di autore straniere, stabilite in particolare in taluni Stati membri della Comunità, riscuota dagli utenti, in occasione dell'esecuzione pubblica di opere dei repertori di dette società straniere, effettuata mediante supporti del suono messi in libera pratica nel territorio di detti Stati membri, un canone (detto « diritto complementare di riproduzione meccanica »), la cui riscossione sia contemplata ed autorizzata dalla legge nello Stato in cui sono utilizzatti i supporti del suono, ma non negli Stati membri da cui questi sono importati ».
punto 10
Per quanto riguarda il contenuto della normativa francese sulla proprietà letteraria ed artistica ed il riassunto delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo soltanto nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 11
Si deve anzitutto ricordare che i supporti del suono sono prodotti ai quali si applica il regime di libera circolazione delle merci e che, pertanto, l'art. 30 del trattato vieta l'applicazione di una legislazione nazionale che consenta ad una società di gestione dei diritti d'autore di opporsi, in base al diritto esclusivo di utilizzazione da essa esercitato a nome del titolare del diritto d'autore, alla distribuzione di supporti del suono provenienti da un altro Stato membro. L'art. 36 del trattato stabilisce tuttavia che l'art. 30 non osta a restrizioni all'importazione giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale, locuzione che abbraccia la tutela derivante dal diritto d'autore, in particolare se sfruttato commercialmente attraverso il conferimento di licenze. Ai sensi della seconda frase dell'art. 3, tali restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
punto 12
Emerge dalla sentenza di rinvio che « il diritto complementare di riproduzione meccanica » oggetto delle questioni pregiudiziali non viene riscosso all'atto dell'importazione o della messa in commercio di dischi o altri supporti del suono bensì a seguito del loro uso pubblico, per esempio da parte di un'emittente radiofonica, in una discoteca o tramite un apparecchio quale un « juke-box » collocato in un locale pubblico. Il problema sollevato dal giudice nazionale verte sul fatto che detto compenso viene riscosso, in tale occasione, cumulativamente con un « diritto di rappresentazione ».
punto 13
Il giudice nazionale chiede se gli artt. 30 e 36 o, rispettivamente, l'art. 86 del trattato, ostino ad un siffatto cumulo quando i supporti del suono sono stati prodotti e messi in commercio in un Stato membro nel quale non esiste tale cumulo ma viene riscosso soltanto un diritto di rappresentazione in occasione dell'esecuzione pubblica dell'opera registrata. È questa l'ipotesi da prendere in esame.
punto 14
Va osservato a tal riguardo che è pacifico che, conformemente alla prassi vigente in materia di gestione di diritti d'autore, in base alle pertinenti convenzioni internazionali, la riscossione cumulativa di un diritto di rappresentazione e di un diritto complementare di riproduzione meccanica, in occasione dell'esecuzione pubblica in Francia di un'opera musicale registrata, viene effettuata sia quando trattasi di dischi d'origine francese sia quando trattasi di dischi prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro. Benché una stessa esecuzione pubblica in un altro Stato membro possa dar luogo unicamente alla riscossione del diritto di rappresentazione a beneficio dell'autore o del produttore dei dischi, questo fatto non implica però che l'importo del compenso riscosso o la sua funzione siano diversi da quelli dei compensi riscossi in Francia nelle stesse circostanze.
punto 15
In altri termini, e prescindendo dalle nozioni impiegate dalla legislazione e dalla prassi francese, il diritto complementare di riproduzione meccanica va quindi inteso come parte del corrispettivo dei diritti d'autore per la rappresentazione pubblica di un'opera musicale registrata. L'importo di tale compenso viene peraltro calcolato, come quello del diritto di rappresentazione vero e proprio, in base alla cifra d'affari della discoteca e non in base al numero dei dischi acquistati o utilizzati.
punto 16
Ne consegue che la riscossione del diritto controverso, anche supponendo che possa avere un effetto restrittivo sulle importazioni, non rientra nell'ambito delle misure d'effetto equivalente vietate dall'art. 30 del trattato, in quanto va considerata come lo sfruttamento normale di un diritto d'autore e non costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio intracomunitário ai sensi dell'art. 36 del trattato.
punto 17
Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che consenta ad una società nazionale di gestione di diritti d'autore di riscuotere, per l'esecuzione pubblica a mezzo di supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica, anche qualora un siffatto diritto complementare non sia contemplato nello Stato membro in cui detti supporti sono stati regolarmente messi in commercio.
punto 18
Quanto alla seconda questione, risulta dalle considerazioni svolte sull'applicazione dell'art. 36 del trattato che lo sfruttamento da parte di una società di gestione di diritti d'autore delle possibilità ad essa offerte a tal riguardo dalla normativa nazionale non costituisce, di per sé, un comportamento abusivo ai sensi dell'art. 86 del trattato.
punto 19
Non è tuttavia escluso che l'ammontare del compenso o dei compensi cumulati fissato dalla società di gestione possa essere tale che trovi applicazione l'art. 86 del trattato. Il giudice nazionale, al quale soltanto compete l'accertamento dei fatti nell'ambito del procedimento d'interpretazione contemplato dall'art. 177 del trattato, ha infatti dichiarato che, nella specie, la SACEM dev'essere considerata un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato comune. Ne discende che il comportamento di detta impresa sarebbe in contrasto con tale disposizione se la stessa si rendesse responsabile di pratiche abusive, in particolare imponendo condizioni non eque.
punto 20
Nel caso di specie, il giudice nazionale ha escluso che l'ammontare dei compensi reclamati dalla SACEM alle discoteche in Francia fosse iniquo. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha fatto presente che è in corso un'indagine dei propri servizi avente ad oggetto, in linea generale, i compensi riscossi dalla SACEM presso le discoteche francesi, indagine riguardante sia la base di calcolo che l'aliquota. Si deve constatare tuttavia che l'ammontare dei compensi non rientra tra i problemi sottoposti alla Corte dal giudice nazionale.
punto 21
La seconda questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 86 del trattato CEE va interpretato nel senso che i divieti da esso stabiliti non si applicano al comportamento di una società nazionale di gestione dei diritti d'autore per il semplice fatto che la stessa riscuote, per l'esecuzione pubblica a mezzo di supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica, anche qualora un siffatto diritto complementare non sia contemplato nello Stato membro in cui detti supporti del suono sono stati regolarmente messi in commercio.
Sentenza › Sulle spese
punto 22
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Versailles, con sentenza 20 novembre 1985, dichiara:
1) Gli artt. 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che consenta ad una società nazionale di gestione di diritti d'autore di riscuotere, per l'esecuzione pubblica a mezzo di supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica, anche qualora un siffatto diritto complementare non sia contemplato nello Stato membro in cui detti supporti sono stati regolarmente messi in commercio.
2) L'art. 86 del trattato CEE va interpretato nel senso che i divieti da esso stabiliti non si applicano al comportamento di una società nazionale di gestione dei diritti d'autore per il semplice fatto che la stessa riscuote, per l'esecuzione pubblica a mezzo di supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica, anche qualora un siffatto diritto complementare non sia contemplato nello Stato membro in cui detti supporti del suono sono stati regolarmente messi in commercio.
Firme
Mackenzie Stuart
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Due
Bahlmann
Joliet
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 aprile 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A.J. Mackenzie Stuart