Sez. 3, Sentenza n. 8009 del 18/04/2005 (Rv. 581465 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore di veicolo con targa di prova - Litisconsorzio necessario del conducente - Esclusione - Litisconsorzio necessario del titolare della targa - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n.990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)