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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 297 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-23, depositata il 1991-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:297
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17396

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Personale delle ferrovie dello stato
  • Indennità di buonuscita erogata dall'opera previdenza e assistenza del personale delle ferrovie dello stato (O.P.A.F.S.)
  • Determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta
  • Criteri
  • Non prevista detrazione delle somme afferenti ai contributi versati dai lavoratori
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 231/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 della Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Liliana Felici contro l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1991) ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482;
punto 2
Considerato che questa Corte, nel decidere una questione identica, con la sentenza n. 231 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75"; che, pertanto, la normativa impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), dichiarati costituzionalmente illegittimi, con la sentenza n. 231 del 1991, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75; questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze