Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014 (Rv. 633883 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Ipotesi di cosiddetta "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Insindacabilità della ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito - Riflessi sul sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
In ipotesi di cosiddetta. "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)