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Sez. 3 - , Sentenza n. 42122 del 08/04/2019 Ud. (dep. 15/10/2019) Rv. 277059 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 178 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Grossolanità del falso - Reato impossibile - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277059-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di reato di detenzione, per farne commercio, di opere d'arte contraffatte, di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)