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Sez. 2, Sentenza n. 3337 del 06/11/1972 (Rv. 361160 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - IN SEDE AMMINISTRATIVA - ESTREMI - DENUNCIA DEI SOLI SINTOMI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361160-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - IN SEDE AMMINISTRATIVA - ESTREMI - DENUNCIA DEI SOLI SINTOMI - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa del procedimento, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri aderenti alla realta, nel senso cioe che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rivelatori di un'infermita accertabile mediante opportuni ed approfonditi metodi di indagine diagnostica, non puo di tale mancato accertamento, nella fase amministrativa del procedimento, farsi carico all'assicurato che, denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all' istituto la possibilita di controllare, nella loro esattezza, esistenza o gravita, le cause e il grado dell'invalidita. Conseguentemente, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili alla malattia o ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo. (Conf 1290'70, mass n 346990).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)