diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2175 del 05/02/2004 (Rv. 569906 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Accertamento con sentenza non definitiva, passata in giudicato, dei fatti dedotti - Successivo giudizio sul "quantum" - Possibilità di modificare il giudicato - Esclusione - Incidenza di una pronuncia delle Sezioni Unite - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569906-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

Allorquando sull'esistenza di un diritto dedotto in giudizio si sia formato il giudicato in ordine all'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva, non si può, nel giudizio per la determinazione del "quantum", prescindere dall'intervenuto giudicato anche se, sulla medesima questione oggetto di accertamento con sentenza non definitiva passata in giudicato, si siano successivamente pronunciate le Sezioni Unite, pervenendo ad una conclusione diversa da quella accolta nella sentenza non definitiva, in quanto alle sentenze delle sezioni unite non può essere riconosciuto il valore di norme di diritto, ai sensi dell'art. 1 disp. prel. cod. civ., e comunque il giudicato resiste anche alle norme sopravvenute. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., preso atto che con sentenza non definitiva era stato accertato che ai fini del tasso specifico aziendale doveva tenersi conto anche dell'andamento infortunistico aziendale, aveva accolto la domanda di una società volta ad ottenere la restituzione dei premi assicurativi versati all'INAIL, non potendo trovare applicazione il diverso principio fissato dalle Sezioni unite).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM 18/06/1988, Preleggi art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)