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Sez. 1, Sentenza n. 414 del 09/03/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101218 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NECESSITA DELL'EFFETTIVO INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101218-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NECESSITA DELL'EFFETTIVO INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE.*

Il reato previsto dall'art 367 cod pen e reato di pericolo e si perfeziona nel momento in cui all'autorita perviene la falsa notizia della consumazione di un reato, purche la notitia criminis non sia del tutto inverosimile; per la configurazione del delitto non e necessario che l'autorita stessa sia rimasta in concreto ingannata, ne che sia stato effettivamente iniziato un procedimento penale, ma e sufficiente che si sia determinato il pericolo di sviamento delle indagini, con conseguente turbamento dell'Esercizio dell'attivita giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)