Sez. L, Sentenza n. 4539 del 19/05/1990 (Rv. 467263 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - CONSEGUENZA.*
L'inosservanza del precetto dell'art. 414 n. 4 cod. proc. civ. (avente funzione prettamente processuale) circa l'indicazione - nel ricorso introduttivo del processo del lavoro - dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda preclude l'esame della sua fondatezza, ma, poiché la pronuncia d'inammissibilità della domanda per tale causa non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, non impedisce la riproposizione della stessa domanda in un successivo rituale ricorso. (V 6241/86, mass n 448503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)