Sez. L, Sentenza n. 31517 del 08/12/2024 (Rv. 673152-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Nullità - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal
giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)