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Sez. 2, Sentenza n. 31811 del 08/05/2012 Ud. (dep. 06/08/2012) Rv. 254331 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Elemento psicologico - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254331-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE

In tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per accertare se, a seguito dell'occupazione di un tratto di marciapiede pubblico con un grosso braciere da cucina, sia stato turbato l'altrui possesso o impedito il transito dei pedoni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)