Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 20/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158636 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI ACCOMPAGNAMENTO - DELL'IMPUTATO IN UDIENZA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI ACCOMPAGNAMENTO - DELL'IMPUTATO IN UDIENZA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
L'imputato, mentre nella fase istruttoria, anche se libero, non si può volontariamente sottrarre al contatto col magistrato inquirente, pena il suo accompagnamento coattivo (art. 261, comma secondo cod. proc. pen.), nel giudizio, invece, può scegliere di comparire o meno, anche se detenuto, essendo consentito il suo accompagnamento nei modi previsti dall'art. 429 cod. proc. pen., solo quando la sua presenza sia necessaria per l'effettuazione di Atti di ricognizione o di confronto. (V mass n 150062; (V mass n 134787; (V mass n 145416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 261 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)