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Sez. L, Sentenza n. 29754 del 11/11/2025 (Rv. 677120-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Falcidia del credito per il t.f.r. - Condizionamento alla misura della prestazione a carico dell'INPS - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677120-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982, poiché tale norma correla l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma anche all'accertamento dell'esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e riconosciuta nella pronuncia di omologa del concordato.

Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)