Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Testo in vigore al
Art. 11 Preferenze
1. Nella formazione della graduatoria di merito, a parita' di punteggio complessivo, sono preferiti:
a) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
b) i piu' anziani di eta'.
Art. 12 Graduatoria del concorso e presentazione dei documenti
1. Espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, la commissione, ove del caso, invita gli aspiranti classificati a parita' di merito ad esibire, a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 11.
2. La commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
3. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva, con decreto, la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente articolo 5.
4. A tal fine i concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati dall'amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 5.
Art. 13 Conferimento dell'incarico
1. L'incarico e' conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. Il medico al quale e' stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.
3. Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo.
4. L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.
Sezione 3ª. Doveri - diritti
Art. 14 Doveri
1. Il medico incaricato e' tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui e' addetto , assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.
2. Egli e' tenuto, altresi', alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui e' addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.
3. Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.
4. Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario e' diretto da un medico dirigente e' tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.
5. Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52.
6. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.
7. Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.
Art. 15 Residenza
1. Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove e' situato l'istituto o servizio cui e' addetto. Tuttavia puo' essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.
Art. 16 Diritto all'esercizio dell'incarico, trattamento economico
1. Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura.
2. Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.
3. Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.
Art. 17 Riposo settimanale e festivo
1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; puo' essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.
2. Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.
3. Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato e tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.
Art. 18 Assenze retribuite
1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, puo' essergli concesso di frazionare in piu' periodi la predetta assenza.
2. Egli, in caso di infermita', puo' essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza e' autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermita' che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.
3. Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.
Art. 19 Assenze non retribuite
1. Il medico incaricato puo' essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:
a) per infermita' che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;
b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;
c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;
d) per matrimonio: giorni 15.
2. Le assenze di cui alle lettere a) e c) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera a) la sussistenza dell'infermita' che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale.
L'assenza prevista alla lettera d) e' autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.
I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonche' della indennita' di soppressione di posto, di cui al successivo articolo 40.
La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non puo' superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.
Sezione 4ª. Disciplina
Art. 20 Sanzioni
1. Il medico incaricato del servizio ordinario e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo;
b) la sospensione dall'incarico;
c) l'esonero dall'incarico.
Art. 21 Richiamo
1. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed e' inflitto per lievi mancanze.
Art. 22 Sospensione dall'incarico
1. La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.
2. E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.
3. La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.
Art. 23 Esonero dall'incarico
1. L'esonero dall'incarico e' inflitto:
a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
d) per persistente insufficiente rendimento.
Art. 24 Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso
1. Il richiamo e' inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale e' assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.
2. Avverso al suddetto provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro per la grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.
Art. 25 Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico
1. Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanita', o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.
L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.
Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.
Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per lo ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo articolo 48.
Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'incolpato.
2. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato.
3. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.
Art. 26 Riapertura del procedimento e suoi effetti
1. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora il medico incaricato punito addica nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
2. La riapertura e' disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalita' previste dal precedente articolo 25.
3. Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
Art. 27 Sospensione cautelare
1. Il medico incaricato e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura. Il medico incaricato puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato scrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.
2. La sospensione di cui al precedente comma e' disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.
Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.
Art. 28 Computo della sospensione cautelare
1. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico.
2. Se la sospensione dall'incarico e' irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se e' irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.
Art. 29 Revoca della sospensione cautelare
1. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.
3. Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.
4. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.
5. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
Art. 30 Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare
1. I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.
2. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.
Sezione 5ª. Sospensione e cessazione del rapporto d'incarico
Art. 31 Sospensione di diritto dall'incarico
1. Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.