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Sez. 3, Sentenza n. 972 del 27/03/1972 (Rv. 357264 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - GIRATA PIENA DELLA CAMBIALE - POSIZIONE DI TERZO DEL CORRENTISTA GIRANTE PER LO SCONTO - RITIRO DELLA CAMBIALE SU RICHIESTA ED A DEBITO DEL CORRENTISTA GIRANTE - ESPROMISSIONE LIBERATORIA DELL'EMITTENTE LA CAMBIALE - COMUNICAZIONE AL DEBITORE CAMBIARIO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357264-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - GIRATA PIENA DELLA CAMBIALE - POSIZIONE DI TERZO DEL CORRENTISTA GIRANTE PER LO SCONTO - RITIRO DELLA CAMBIALE SU RICHIESTA ED A DEBITO DEL CORRENTISTA GIRANTE - ESPROMISSIONE LIBERATORIA DELL'EMITTENTE LA CAMBIALE - COMUNICAZIONE AL DEBITORE CAMBIARIO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Quando il titolare di un conto corrente bancario presenta una cambiale per lo sconto e ne effettua la girata piena, rimane terzo nei confronti del rapporto tra la banca scontataria e l'emittente, anche se tenuto come debitore eventuale in via di regresso. Qualora la banca, su richiesta del cliente girante per lo sconto, ritiri l'effetto cambiario dalla circolazione e ne ponga l'ammontare a debito nel conto del cliente stesso, si realizza un'espromissione con liberazione del debitore principale emittente; liberazione che opera senza necessita di comunicazione del negozio espromissorio al debitore liberato e che questi non puo respingere, non trovando applicazione nell'espromissione lo strumento apprestato al debitore a tutela di un eventuale suo interesse contrario nel caso di remissione (art 1236 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1859

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)