Sez. 6, Sentenza n. 44896 del 22/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 257271 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Condotta - Forme alternative - Conseguenze - Accordo collusivo precedente all'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen. - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta è integrata dal compimento anche di uno solo degli atti tassativamente specificati (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), con la conseguenza che la configurabilità del reato non può ritenersi esclusa, per effetto del principio di irretroattività della legge penale, se l'accordo collusivo abbia preceduto l'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen., ma, dopo tale data, sia stato posto in essere un altro dei comportamenti tipizzati dalla previsione incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che, dopo aver promesso ad un imprenditore l'aggiudicazione di un appalto in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen., in data successiva aveva concorso con il medesimo nella predisposizione di una bozza del bando di gara ed aveva poi ordinato, senza successo, al funzionario competente di procedere in conformità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)