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Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 29/04/1992 (Rv. 477063 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere | Parti comuni dell'edificio destinate a servire i condomini in misura diversa - Spese per la conservazione ed il godimento - Ripartizione - Criteri - Principio di proporzionalità fra spese ed uso ex art. 1123 comma secondo cod. civ. - Applicabilità - Esclusione della possibilità di uso delle parti comuni, per ragioni strutturali, in relazione alla destinazione della proprietà esclusiva - Conseguenze - Contribuzione del condominio alle spese di gestione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477063-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere

In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità fra spese ed uso di cui al secondo comma dell'art. 1123 cod. civ., secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dello edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, comporta che ove la possibilità dell'uso sia esclusa, con riguardo alla destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva, per ragioni strutturali indipendenti dalla libera scelta del condomino, va escluso anche l'onere del condomino stesso di contribuire alle spese di gestione del relativo servizio. (Nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso che i proprietari di negozi fossero tenuti a concorrere nelle spese relative ai servizi condominiali di giardinaggio, piscine e portineria cui non avevano accesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)