Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 01/04/1977 (Rv. 384921 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNCIA ALLO APPELLO LIMITATA AL MOTIVO RELATIVO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - GIUDICATO SUL PUNTO DELLO AFFIDAMENTO - LIMITI - GIUDICE COMPETENTE SUL PROBLEMA DELLO AFFIDAMENTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RINUNCIA ALLO APPELLO LIMITATA AL MOTIVO RELATIVO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - GIUDICATO SUL PUNTO DELLO AFFIDAMENTO - LIMITI - GIUDICE COMPETENTE SUL PROBLEMA DELLO AFFIDAMENTO.*
Qualora venga impugnata la sentenza di primo grado che dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio e dispone l'affidamento dei figli minori ad uno dei genitori, la rinuncia dell'appellante al motivo d'appello relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non produce il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza di primo grado, prima che il giudice d'appello non abbia dato atto della rinuncia stessa. Prima di questo momento, essendo ancora pendente il giudizio di divorzio, competente a stabilire lo affidamento dei figli e lo stesso giudice d'appello e non il tribunale dei minorenni. (V 3864/75, mass n 378109).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)