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Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda - Omissione o assoluta incertezza degli stessi - Nullità della citazione - Accertamento caso per caso - Criteri di valutazione - "Ratio legis" - Tutela del diritto di difesa del convenuto.
Stato
decisa il 2013-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626497-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)