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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 172 del 1981

Decisione
decisa il 1981-07-16, depositata il 1981-07-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:172
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15107

  • Pronunce della corte costituzionale
  • Procedimento
  • Incidentale
  • Composizione del collegio
  • Cessazione di un componente prima che la questione sia stata decisa
  • Rinvio della causa a nuovo ruolo.
Leggi la massima
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

Parametri

  • art. 18 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha pronunciato la seguente
punto 1
Considerato che all'udienza 21 gennaio 1981 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 2 dicembre 1977 e 3 luglio 1979 del Consiglio di Stato, iscritte ai nn. 291 registro ordinanze 1978 e 56 registro ordinanze 1980, Giudice relatore prof. Leopoldo Elia:
punto 2
considerato inoltre, che all'udienza 4 marzo 1981 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 25 febbraio 1976 del Tribunale Militare Territoriale di La Spezia, 4 gennaio 1978 del Giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova, 21 giugno 1976 del Pretore di Messina, 1 dicembre 1976 del Tribunale di Ascoli Piceno, iscritte ai nn. 435 registro ordinanze 1976, 272 registro ordinanze 1978, 682 registro ordinanze 1976, 380 registro ordinanze 1977, Giudice relatore dott. Michele Rossano;
punto 3
rilevato che il 28 giugno 1981 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni l'avv. Leonetto Amadei, Presidente di questa Corte e del Collegio nelle udienze di discussione sopra indicate; e che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nelle cause suddette;
punto 4
ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze