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Sez. 2, Sentenza n. 386 del 19/02/1970 (Rv. 345330 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - INDENNITA - CALCOLO - VALORE DEL MURO AL TEMPO DELLA PRONUNZIA GIUDIZIALE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - PRECEDENTE APPOGGIO DELLA COSTRUZIONE AL MURO - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345330-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - INDENNITA - CALCOLO - VALORE DEL MURO AL TEMPO DELLA PRONUNZIA GIUDIZIALE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - PRECEDENTE APPOGGIO DELLA COSTRUZIONE AL MURO - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE.*

L'indennita per l'acquisto della medianza coattiva del muro di confine deve calcolarsi secondo il valore del muro al momento della pronunzia giudiziale (essendo questo il titolo costitutivo del diritto, indipendentemente dalla volonta delle parti e persino contro di essa<. Sulla relativa somma decorrono, a far data dalla pronunzia, gli interessi moratori, mentre non sono dovuti interessi corrispettivi in caso di anticipata utilizzazione del muro del vicino mediante l'appoggio della propria fabbrica, prima della Costituzione della comunione e per la durata di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)