Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 10/11/1989 (Rv. 464168 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio dell'unitarietà del processo divisionale - come giudizio avente per finalità essenziale la trasformazione del diritto del condividente ad una quota ideale nel corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione - non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi sentenze (non definitive) aventi carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sè sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli). Pertanto, ha natura non definitiva - agli effetti degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. - la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle particolari connotazioni di questi (nella specie, con riguardo alla validità del testamento olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell'asse ereditario), rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta Determinazione ed all'attribuzione delle quote. (V 4080/86, mass n 446888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)