Sez. 6, Sentenza n. 2788 del 29/01/1974 Ud. (dep. 03/04/1974) Rv. 088625 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRI - INTERESSE GIURIDICO PROTETTO - ELEMENTO MATERIALE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRI - INTERESSE GIURIDICO PROTETTO - ELEMENTO MATERIALE.*
Il delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, tutela l'interesse della pubblica amministrazione al puntuale e sollecito disbrigo della attivita esecutiva, e tale interesse e leso, oltre che dall'occultamento (soppressione), dall'eliminazione (distruzione), dalla dissociazione o frammentazione (dispersione) e dalla alterazione peggiorativa deterioramento), da qualsivoglia attivita mirante a pregiudicare o ritardare l'opera dell'ufficiale giudiziario. (nella specie e stato ravvisato il reato previsto dal secondo comma dell'art 334 cod pen nell'ipotesi in cui il custode si limito a rimuovere dal luogo di custodia - senza autorizzazione - la cosa pignorata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)