Sez. L, Sentenza n. 5103 del 21/05/1998 (Rv. 515687 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Ipotesi previste del contratto collettivo - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Verifica della adeguata rilevanza oggettiva e soggettiva del fatto addebitato - Necessità - Fattispecie relativa a ritardato invio di certificato medico di prosecuzione della malattia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'art. 2119 cod. civ., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole al lavoratore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, senza prendere specificamente in esame le norme contrattuali invocate dal datore di lavoro sui termini per l'invio della certificazione medica e sulle conseguenze di un'assenza ingiustificata di oltre cinque giorni, aveva escluso la ricorrenza della giusta causa valutando in concreto il comportamento tenuto dal lavoratore, che per mera dimenticanza non aveva inviato, fino a quando non ne era stata sollecitato, la certificazione medica per la prosecuzione di un'assenza per un infortunio che aveva reso necessaria l'ingessatura di un arto fratturato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)