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Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

Testo in vigore al

Art. 21 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°

1. L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

2. I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Art. 22 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°

1. Chiunque eserciti la pesca nelle acque dolci pubbliche o private del Regno a scopo di lucro e per trarne, in tutto od in parte, i mezzi del proprio sostentamento, e' considerato pescatore di mestiere.

2. Fuori del caso previsto nel comma prevedente, chiunque eserciti la pesca in acque dolci pubblicare o private comunicanti con quelle pubbliche, e' considerato pescatore dilettante.

3. Per l'esercizio delle suddette attivita' occorre avere ottenuta speciale licenza prefettizia in conformita' delle norme dell'articolo seguente. Le Prefetture tengono un registro dei pescatori di mestiere ed un registro dei pescatori dilettanti

4. Durante l'esercizio della pesca e' fatto obbligo di essere muniti del documento di licenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attivita' nell'ambito degli stabilimenti stessi, nonche' gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis

1. Per ottenere il rilascio della licenza occorre presentare apposita domanda al Prefetto. La licenza ha la validita' di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento. La tassa annua di concessione governativa e' stabilita in L. 15 per la pesca di mestiere, in L. 20 per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o piu' ami, o con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato o con la tirlindana a un solo amo, ed in L. 80 per la pesca di diletto esercitata con altri attrezzi.

2. Per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con la canna la Organizzazioni giovanili del Regime, la tassa e' ridotta a L. 10.

3. Oltre all'importo della tassa di licenza e' dovuta la quota annua di L. 10, da parte di tutti i pescatori, al locale Consorzio per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale Ente in forma obbligatoria, e la quota annua di L. 10, da parte dei soli pescatori dilettanti, alla Federazione italiana della pesca sportiva, alla quale essi debbono essere iscritti. La rirevuta del versamento eseguito a favore di tale Federazione deve essere allegata alla domanda inoltrata al prefetto per ottenere la licenza.

4. Per gli stranieri in soggiorno nel Regno si fa luogo da parte delle Regie prefetture al rilascio di una speciale licenza, che non e' accompagnata dal libretto-tessera. Essa ha la validita' di un mese e viene concessa previo versamento della tassa di L. 8.

5. Sulle licenze e sul registro esistente presso la Prefettura debbono, a cura della Prefettura stessa, essere trascritte le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. A tale effetto e' fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Prefettura competente le sentenze relative ai reati di pesca.

6. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, ove occorra, ulteriori limitazioni circa l'uso degli attrezzi da pesca da parte di dilettanti, nonche' di stranieri.

Art. 22-ter

1. E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, di concerto con quello delle comunicazioni, che l'obbligo di corrispondere la quota annua di L. 10, di cui al precedente art. 22-bis, al locale Consorzio per la tutela della pesca sia esteso, per le zone ove tale provvedimento si ritenga necessario, ai pescatori, che, debitamente autorizzati alla pesca marittima, esercitino tale attivita' anche nelle lagune, nei laghi, negli stagni, nei canali ed in ogni altro bacino o corso d'acqua salato o salmastro.

Capo III. Dei diritti esclusivi di pesca.

Art. 23 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224

1. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

2. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260.

4. Il riconoscimento sara', sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

5. Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque istituito col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235.

6. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Art. 24 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

2. Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come e' stabilito nell'articolo precedente.

Art. 25 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi

1. Puo' esser disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della Commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima Commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

2. In caso di espropriazione l'indennita' da corrispondersi all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

3. Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque a norma dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235.

Art. 26 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224

1. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

2. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260.

4. Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23.

5. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

6. Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.

7. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

Art. 27 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°

1. Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

2. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

3. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art.

26.

Art. 28 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

2. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

3. Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

Art. 29 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi ultimi

1. Puo' essere disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

2. La espropriazione e' pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennita', proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

3. Contro la misura dell'indennita' e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformita' del disposto dell'art. 25.

Capo IV. Della vigilanza.

Art. 30 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°

1. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

Art. 31 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13

1. Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

2. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 32 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15

1. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Capo V. Delle pene e dei giudizi.

Art. 33 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°

1. Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

2. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento.

3. Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

4. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

5. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

Art. 34 R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6°

1. I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.

2. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

Art. 36 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29

1. In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.

2. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Art. 37 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°, art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°

1. Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300.

2. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto e' punito, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

  1. a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 20 a L. 40;

  2. b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 100 a L. 200.

3. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

4. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 38 Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma

1. Per le infrazioni agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.

2. Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie.

3. Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenoseo con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello.

4. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.

5. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

Art. 39 Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4

1. Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.