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Sez. 1, Ordinanza n. 488 del 16/03/1976 Cc. (dep. 01/09/1976) Rv. 134282 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO SOMMARIO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA DELL'INTERROGATORIO - SUSSISTENZA - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134282-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INTERROGATORIO SOMMARIO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - NULLITA DELL'INTERROGATORIO - SUSSISTENZA - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza della norma dell'art 304 bis cod proc pen, e cioe l'omesso tempestivo avviso al difensore, determina la nullita del sommario interrogatorio di cui all'art 502 cod proc pen, come la determinerebbe per ogni altro interrogatorio (nella istruzione formale, in quella sommaria o nella fase delle indagini di polizia giudiziaria), ma tale irritualita non determina l'illegittimita e la nullita dell'instaurato giudizio direttissimo, in quanto l'interrogatorio sommario non e obbligatorio e puo, quindi, essere omesso, non costituendo condizione di legittimita del giudizio stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)