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Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Testo in vigore al

Art. 9 Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche puo' essere revocato;

  1. a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

  2. b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti
    all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

  3. c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i
    disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per piu' del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e' autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si
verifichino una o piu' delle condizioni di cui al comma 1, e' disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del Comitato Nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

3. I terreni vitati gia' iscritti all'albo dei vigneti per vini
della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti
l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto puo' disporre la sopensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli imbottigliatori di cui all'articolo 11.
In casi di particolare gravita', il giudice puo' d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.

Art. 10 Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti;

  1. a) la denominazione di origine;

  2. b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono
    esclusi i territori non vocati alla qualita'; tali esclusioni sono verificate da una Commissione nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

  3. c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei
    risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varieta', sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non puo' superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione piu' elevata e puo' rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non puo' essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni,su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'ispettorato repressione frodi sulla compatibilita' tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione puo' annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per consenguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obblicatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro;

  4. d) il titolo alconometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo delle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente piu' elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alconometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

  5. e) le caratteristiche fisico-chimiche ed orgonolettiche del
    vino, nonche' il titolo alconometrico volumico minimo richiesto al consumo;

  6. f) le condizioni di produzione ed in particolare le
    caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altidudine, l'esposizione, nonche' la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

  7. g) le modalita' dell'esame chimico organolettico prescritto
    dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame
    organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

  8. h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di
    legno e di affinamento in bottiglia;

  9. i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate;

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stbiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonche' su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate;

  1. a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettivita' e la validita' della richiesta;

  2. b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

  3. c) da un'analisi orgonolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini gia' prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

  4. d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facolta' di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti;

  1. a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

  2. b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

  3. c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

  4. d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

  5. e) la resa massima di uva per ettaro;

  6. f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;

  7. g) la gradazione alconometrica minima al consumo del vino;

  8. h) la resa uva-vino;

  9. i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Art. 12 Modalita' e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle approvazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione.

2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione,e' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

Capo III. Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

Art. 13 Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC, e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE,ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto,partita per partita,nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame e' condizione per l'utilizzazione dell DOCG e della DOC.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 e' effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comme 1 e' effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo di tre anni;i relativi componenti possono essere riconofermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio,industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possono verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le condizioni le disposizioni vigenti in materia.

Capo IV. Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione

Art. 14 Denuncia delle superfici vitate

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG,DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG,DOC e IGT.

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 e' parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalita' per la denuncia di cui al comma 1.

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Art. 15 Albo dei vigneti ed elenco delle vigne

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura.

Capo V. Rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica

Art. 16 Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica e' effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a determinazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vittivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute.
Il contenuto, i limiti e le modalita' della delega sono detrminati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alaa certificazione DOCG,DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente;

  1. a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;

  2. b) detreminare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

  3. c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per essere di vino ad ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e DOC. Nelle annate eccezzionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonche' ridurre le stesse alla realta' produttiva nelle annate non favorevoli.

6 I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1, ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo,siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilita' di piattaforma ampelografica e nelle quali puo' essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricolutra e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalita' di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonche' delle attivita' degli enti e degli organismi interessati per l'applicaziuone della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

Capo VI. Istituzione del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

Art. 17 Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle determinazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato eorgano del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato ecomposto da una sezione interprofessionale,costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione;

  1. a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  2. b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

  3. c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

  4. d) un funzionario dell'istituto del commercio con l'estero;

  5. e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

  6. f) un membro scelto fra i tre designati dall'unione nazionale delle camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura,in rappresentanza delle camere stesse;

  7. g) un membro scelto fra i tre designati daAccademia delle vite e del vino;

  8. h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

  9. i) due membri scelti fra i quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

  10. l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20;

  11. m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

  12. n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofes- sionali di cui all'articolo 20;

  13. o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

  14. p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltiva- tori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

  15. q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

  16. r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e coope- rative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza a tutela del movimento cooperativo;

  17. s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

  18. t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

  19. u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

  20. v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

  21. z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori;

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 348 .

7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte.

8. Il Comitato:

  1. a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

  2. b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle deno- minazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche ricono- sciute e dei loro disciplinari di produzione;

  3. c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con la denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

  4. d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

  5. e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

  6. f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

  7. g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

  8. h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;

  9. i) promuove attivita' di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

  10. l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

  11. m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazioni geografica tipica.

9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

10. Il Comitato e' leggittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori di servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonche' alla qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Art. 18 Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale

1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'ar- ticolo 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attivita' amministrative e tecniche ed ogni altro altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato,tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Capo VII. Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche

Art. 19 Consorzi volontari di tutela

1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'inacrico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, puo', con proprio decreto, affidare l'inacrico di collaboratore, secondo modalita' stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che;

  1. a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produt- tori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti eslusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno 1l 50 per cento della produzione;

  2. b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

  3. c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

  4. d) non gestiscano ne' direttivamente ne' indirettamente marchi colletivi o attivita' di tipo commerciale o promozionale concernente i soli associati.

2. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per piu' denominazioni di origine o indicazione geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I consorzi volontari costituiti in conformita' alle disposi- zioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attivita' di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata concessa.

Art. 20 Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche

1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricolutra, detentrice di uno o piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, e' istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso e' composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in piu' province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalita' di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonche' quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanzia- mento dell'attivita' dei consigli interprofessionali.

3. Il consiglio interprofessionale e' istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonche' compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

4. Il consiglio interprofessionale e' sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.

5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per piu' denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

Art. 21 Attivita' dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali

1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

2. L'attivita' dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge;

  1. a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

  2. b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 e' altresi confe- rito il compito;

  1. a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

  2. b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarita' riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti.
Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo.

Capo VIII. Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini

Art. 22 Designazione e presentazione dei vini

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformita' alla normativa della CEE, le modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacita' non superiore a cinque litri.

Art. 23 Recipienti dei vini e contrassegno di Stato

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma. la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.

2. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" e' riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenzazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

4. Con decreto del Ministro dell'agricotura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la dostribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non puo' essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo e' fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24 Impiego delle denominazioni geografiche

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato qualificare. direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di lunghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in lunghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilita' di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obblico per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi piu' antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo', con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

6. L'uso, effetuato con qualunque modalita', su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografica tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva localita', anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facolta' di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n.
2392/89
. E' comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni.

Art. 25 Vini frizzanti

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografrico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: "IGT", "DOC", "DOCG" confermemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Art. 26 Vini liquorosi

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o gia' riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente nell'ambito delle rispettive denominazioni.

2. E' altresi consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddetee tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, e' in ogni caso obblicatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

Capo IX. Concorsi enologici e distinzioni

Art. 27 Concorsi enologici

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

Capo X. Sistema sanzionatorio

Art. 28 Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino fino a sei mesi o con la multa a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria", o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

Art. 29 Omissioni di denunce e falsita'

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.