Sez. 3, Sentenza n. 29227 del 02/07/2025 Ud. (dep. 07/08/2025) Rv. 288402-01
RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE | Richiesta di esclusione della parte civile, citabile come responsabile civile - Giudizio abbreviato - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE
È inammissibile per carenza di interesse la richiesta di esclusione della parte civile, potenzialmente citabile come responsabile civile, avanzata dall'imputato in sede di giudizio abbreviato, posto che l'instaurazione del rito alternativo comporta "ex iure" l'esclusione del responsabile civile a norma dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente eliminazione di ogni possibile incompatibilità di posizioni processuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa da un parroco, in cui l'imputato aveva richiesto l'esclusione dell'Arcidiocesi, costituitasi parte civile).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 84 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)