Sez. 3, Sentenza n. 11949 del 19/10/1994 Ud. (dep. 28/11/1994) Rv. 200617 - 01
Reato - Estinzione (cause di) - Oblazione | Declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione - Caso eccettuato dal pagamento delle spese di custodia - Esclusione - Ragione - Fattispecie: dissequestro e restituzione previo pagamento.
Reato - Estinzione (cause di) - Oblazione
La norma di cui all'art. 162 cod. pen. (oblazione nelle contravvenzioni) ricollega l'effetto estintivo del reato al pagamento di "una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento", e tra le spese del procedimento devono senz'altro ricomprendersi quelle connesse ad eventuali provvedimenti di sequestro probatorio o preventivo adottati nel corso dello stesso. Pertanto, tra i casi eccettuati dal pagamento delle spese di custodia, specificati dall'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. (restituzione delle cose sequestrate) non rientra l'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione, proprio perche il pagamento di tali spese costituisce un presupposto del verificarsi dell'estinzione. (Fattispecie relativa a dissequestro e restituzione previo pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)