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Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 30/05/1973 (Rv. 364470 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PRIORITA DELL'USO - SUSSIDIARIETA - MANCATO IMPIEGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364470-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PRIORITA DELL'USO - SUSSIDIARIETA - MANCATO IMPIEGO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Il secondo comma dell'art 844 cod civ trova applicazione in ogni caso in cui vi sia un conflitto fra le esigenze della produzione e la tutela del diritto di proprieta, intesa questa sia nel suo aspetto statico, che in quello dinamico, in quanto cioe destinata ad altra attivita produttiva: in tal caso, il giudice deve tener conto dei contrapposti interessi e ne deve attuare il contemperamento, prendendo come criterio direttivo quello della tutela dell'interesse della collettivita, mentre il criterio della priorita dell'uso ha carattere meramente complementare, del quale puo non tenersi conto senza che cio implica vizio denunciabile in Sede di legittimita (nella specie la Corte ha ritenuto incensurabile e congruamente motivata la decisione del giudice di merito il quale ha ritenuto prevalenti le esigenze dello stabilimento siderurgico dell' italsider in bagnoli, considerato il maggiore del Mezzogiorno, rispetto ad un vicino stabilimento balneare, sul quale si riversano le effluenze provocate dalla produzione dell'acciaio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)