Sez. 4, Sentenza n. 2488 del 16/11/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168329 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO RINVIO AD UDIENZA FISSA - IMPUTATO LEGITTIMAMENTE IMPEDITO A COMPARIRE - NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO - MANCANZA - DISPOSTA TRADUZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - EQUIPOLLENZA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE ALLA NUOVA UDIENZA - MANCATA ECCEZIONE DELLA INESISTENZA DELLA NOTIFICA - MANCATA DEDUZIONE DEI SUOI DIFENSORI - SANATORIA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO RINVIO AD UDIENZA FISSA - IMPUTATO LEGITTIMAMENTE IMPEDITO A COMPARIRE - NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO - MANCANZA - DISPOSTA TRADUZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - EQUIPOLLENZA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE ALLA NUOVA UDIENZA - MANCATA ECCEZIONE DELLA INESISTENZA DELLA NOTIFICA - MANCATA DEDUZIONE DEI SUOI DIFENSORI - SANATORIA.*
Qualora il Presidente del collegio disponga nella fase preliminare del dibattimento, alla presenza del difensore di fiducia dello imputato, che nulla eccepisca, il rinvio ad udienza fissa del dibattimento stesso e il provvedimento di rinvio non venga notificato all'imputato detenuto, legittimamente impedito a comparire all'udienza in cui è stato disposto il rinvio, non si verifica alcuna Mancanza assoluta di notificazione del rinvio, ma una situazione di irritualità riguardante la disposta traduzione dell'imputato per la nuova udienza di rinvio. Ne consegue che se la suddetta irritualità non venga eccepita né dall'imputato nella sua rinuncia a comparire né in limine litis dai suoi difensori, essa deve ritenersi sanata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)