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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 357 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-13, depositata il 1995-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:357
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 22293

  • Leggi regionali (in genere)
  • Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
  • Sussistenza o meno del carattere della "novità"
  • Determinazione
  • Criteri
  • Conseguenze
  • Legge "non nuova"
  • Riapprovazione a maggioranza assoluta
  • Necessità
  • Riapprovazione a maggioranza semplice
  • Motivo di invalidità denunciabile innanzi alla corte costituzionale.
Leggi la massima
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidità, denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - V. S. nn. 359/1994 e 497/1992; v. anche la successiva massima B. red.: S.P.

Parametri

Massima n. 22294

  • Regione campania
  • Sanità pubblica
  • Ripiano della maggiore spesa farmaceutica accertata per l'anno 1992 nella provincia di salerno
  • Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
  • Ricorso del presidente del consiglio per ritenuta inottemperanza agli obblighi di copertura della spesa
  • Eccezione di inammissibilità sollevata in base all'erroneo assunto che la legge impugnata, riapprovata a maggioranza semplice, debba considerarsi "legge nuova", come tale sottratta ex art. 127 cost.al promosso giudizio
  • Reiezione.
Leggi la massima
La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto il "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, non poteva - secondo i principi stabiliti dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale - essere considerata "legge nuova", come tale sottratta, ai sensi dell'art. 127 Cost., al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilità opposta dalla Regione, in base al contrario assunto, al ricorso presentato contro la legge dal Presidente del Consiglio per mancata quantificazione degli oneri per interessi e non conformità delle modalità di copertura della spesa all'art. 81 Cost.. Mentre è ovvio, d'altro canto, che il fatto che la legge sia stata riapprovata a maggioranza semplice non può ritenersi di per sé ostativo alla proposizione del gravame. - V. massima precedente. red.: S.P.

Norme impugnate

  • legge regionale Campania 2 marzo 1995

Parametri

Massima n. 22295

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
  • Delibera legislativa regionale, priva del carattere di "novità", approvata, a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice anziché a maggioranza assoluta
  • Possibilità di dichiararne la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 127, quarto comma, Cost., quando la "non novità" e la riapprovazione della legge a maggioranza semplice, sebbene non dedotte nel ricorso, siano state oggetto di contestazione tra le parti.
Leggi la massima
Una delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, e perciò priva del carattere di "novità", a maggioranza semplice, anziché - come richiesto dall'art. 127, quarto comma, Cost. - a maggioranza assoluta, può essere dichiarata dalla Corte, per tale motivo, costituzionalmente illegittima anche quando - come nel caso di specie - la "non novità" e la riapprovazione a maggioranza semplice della legge rinviata, sebbene non siano state poste dal ricorrente a base dell'impugnativa, abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio, ad altri fini, di contestazione e discussione tra le parti. - V. la precedente massima B e la seguente D. red.: S.P.

Parametri

Massima n. 22296

  • Regione campania
  • Sanità pubblica
  • Ripiano della maggiore spesa farmaceutica accertata per l'anno 1992 nella provincia di salerno
  • Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
  • Mancanza del carattere di novità
  • Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992" - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non già a maggioranza semplice, come invece è avvenuto. Pertanto, a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 Cost. - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost. - V. le precedenti massime A e C ed, ivi, richiami. red.: S.P.

Norme impugnate

  • legge regionale Campania 2 marzo 1995

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995, depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore Massimo Vari; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende "l'obbligo di prevedere l'entità della spesa (anche con riguardo agli interessi passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura finanziaria".
punto 2
Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il medesimo di quello già approvato, sarebbe in realtà un nuovo testo, adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto, non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995, anche dalla circostanza che la delibera non è stata riapprovata a maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della copertura.
punto 3
In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha presentato una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale osservando: a) "non è esatto" che la legge riapprovata sia "nuova" rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo appena "precisazioni non innovative ma al più integrative e specificative"; b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a maggioranza semplice non può costituire indice della sua novità, ma semmai della "inidoneità di tale approvazione a far acquisire al testo approvato forza e valore di legge"; c) pur potendosi dubitare della ammissibilità della denunzia del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte, sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n. 87 del 1953 (art. 31, comma 1) "non indica, come necessario presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza assoluta" e che detta circostanza non può costituire "una preclusione processuale"; d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1, l'entità della maggiore spesa da ripianare, "non quantifica gli oneri accessori per interessi passivi", né indica i mezzi di copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, "modalità del tutto generiche ed imprecise".

Considerato in diritto

punto 1
Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Il provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la Giunta regionale è autorizzata a ripianare la maggiore spesa farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella Provincia di Salerno, "con anticipazione di cassa sulle giacenze disponibili presso la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la predetta anticipazione di cassa verrà estinta entro il 31 dicembre 1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1996 che troveranno copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere della Regione".
punto 2
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma di una legge nuova. L'eccezione non è fondata. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e modalità, deve considerarsi come "non nuova" una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula promulgativa); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo. Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate di un testo legislativo che è stato riapprovato dal Consiglio regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il "riesame del provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata quantificazione degli oneri per interessi e la non conformità all'art. 81 della Costituzione delle modalità di copertura della spesa. Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la riapprovazione della legge a maggioranza semplice non è di per sé ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso, si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale davanti a questa Corte.
punto 3
Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso, ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti. In relazione a ciò, la Corte ritiene che a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - quel che assume qui preminente rilievo è il vizio derivante dal mancato rispetto del già menzionato art. 127, quarto comma, della Costituzione. Ciò che vale a comportare, di per sé ed a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di illegittimità della legge impugnata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di Salerno nell'anno 1992". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze