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Sez. 3, Sentenza n. 226 del 29/01/1971 (Rv. 349659 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - DETERMINAZIONE DEL GRADO DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349659-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - DETERMINAZIONE DEL GRADO DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

In tema di responsabilita per fatto illecito, la Determinazione del grado delle colpe concorrenti e rimessa all'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, il quale assolve all'Obbligo della motivazione con l'esprimere il proprio convincimento circa la maggiore od uguale gravita dell'una e dell'altra colpa, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, senza che occorra una specificazione dei motivi. (Conf 697'66, mass n 321397).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)