Sez. 5, Sentenza n. 15984 del 14/11/2002 (Rv. 558465 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio - Esercizio anche di attività di prestito di denaro ad interesse - Proventi - Assoggettamento a tassazione - Sussistenza - Configurabilità di illecito penale - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui redditi, ove un soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio espleti anche, "a latere", attività di prestito di denaro ad interesse, i proventi di questa seconda attività sono soggetti a tassazione, insieme a quelli dichiarati in ordine all'attività di impresa ufficiale, sia che essi costituiscano il frutto di un illecito, sia che non sussista alcuna illiceità.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)