Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 20/11/1985 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172050 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - MERO RIFERIMENTO ALLA PRIMA DECISIONE CONFORME - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - MERO RIFERIMENTO ALLA PRIMA DECISIONE CONFORME - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Non può, soddisfare l'Obbligo della motivazione, per il giudice di appello, il semplice richiamo alle ragioni già esposte dai primi giudici, senza alcun riferimento ai punti precisati dall'imputato nei motivi di appello, anche se le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda; ciò in quanto una tale integrazione non può esonerare il giudice di appello dal dovere di dare una risposta alle specifiche obiezioni mosse dalla difesa alla sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)