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Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 08/10/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109806 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE - FATTISPECIE: ASPORTAZIONE DI BATTERIA DA AUTOVEICOLO.*
Stato
decisa il 1968-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109806-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE - FATTISPECIE: ASPORTAZIONE DI BATTERIA DA AUTOVEICOLO.*

La violenza sulle cose, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod.pen., sussiste ogni qualvolta venga realizzata una delle ipotesi comprese nella nozione dell'art. 392 cod.pen. e cioe quando la cosa venga danneggiata o trasformata o ne sia mutata la destinazione. Pertanto e da ravvisare tale aggravante nel caso in cui taluno, per impossessarsi della batteria di un autoveicolo, tagli i fili che la collegano all'impianto elettrico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392 com. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)