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Sez. 1, Sentenza n. 12646 del 09/06/2011 (Rv. 618243 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Paternità naturale - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618243-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)