Sez. 2 - , Sentenza n. 18211 del 02/09/2020 (Rv. 659167 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI | Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del donante - Conseguenze ai fini della collazione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI
In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 678, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1014
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)