Sez. 3, Sentenza n. 33170 del 25/06/2002 Ud. (dep. 04/10/2002) Rv. 222259 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge quadro sulle aree protette - Reato di modificazione del regime delle acque - Natura permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 11, comma 3 lett c), della legge 7 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, che proibisce la modificazione del regime delle acque, ha natura permanente, atteso che questo si riferisce non soltanto alla condotta finalizzata alla realizzazione delle opere strumentali alla modificazione, che si esaurisce con la ultimazione delle stesse, ma altresì alla utilizzazione delle acque, che si protrae fino a quando si continua ad attingere acqua, in quanto con tale condotta si perpetua la modifica del regime delle acque; conseguentemente la permanenza cessa solo con l'ultimo dei prelievi non autorizzati.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)