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Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Testo in vigore al

Capo IV. Altre attività comunitarie

Art. 52 Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri e in cooperazione con esse, esperti della Commissione possono assistere gli Stati membri nel corso di controlli effettuati da paesi terzi.

2. In tal caso, gli Stati membri sul cui territorio un paese terzo deve effettuare un controllo informano la Commissione sulla relativa programmazione, portata e documentazione e comunicano qualsiasi altra informazione pertinente che consenta alla Commissione di partecipare efficacemente al controllo.

3. L'assistenza della Commissione serve in particolare a:

  1. a) chiarire la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali;

  2. b) fornire informazioni e dati disponibili a livello comunitario che possano essere utili per il controllo effettuato dal paese terzo;

  3. c) assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dai paesi terzi.

Art. 53 Piani coordinati di controllo

La Commissione può raccomandare piani coordinati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Tali piani sono:

  1. a) organizzati annualmente conformemente a un programma;

  2. b) se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali.

Titolo VII. Misure di attuazione

Capo I. Misure nazionali di attuazione

Art. 54 Azioni in caso di non conformità alla normativa

1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

  1. a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

  2. b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali;

  3. c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;

  4. d) l'autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

  5. e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;

  6. f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

  7. g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;

  8. h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

  1. a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;

  2. b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.

5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

Art. 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica.

Capo II. Misure comunitarie di attuazione

Art. 56 Misure di salvaguardia

1. Sono adottate misure secondo le procedure stabilite all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002:

  1. a) se la Commissione ha la prova di una grave carenza nei sistemi di controllo di uno Stato membro;

  2. b) se tale carenza può costituire un rischio eventuale e diffuso per la salute umana, la salute o il benessere degli animali, direttamente o tramite l’ambiente.

2. Tali misure sono adottate soltanto dopo che:

  1. a) i controlli comunitari hanno indicato e segnalato la non conformità alla normativa comunitaria;

  2. b) lo Stato membro interessato non ha corretto la situazione a richiesta della Commissione e entro i termini da essa fissati.

Titolo VIII. Adattamento della normativa comunitaria

Art. 57 Modifica della direttiva 96/23/CE

La direttiva 96/23/CE è modificata come segue:

  1. 1) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli di cui al pertinente punto dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali38.

  2. 2) All'articolo 30, la frase del paragrafo 1 che inizia con le parole «Qualora da questi nuovi controlli risulti ...» e che termina con le parole «... o l’utilizzazione per altri scopi autorizzati dalla normativa comunitaria, senza però avere diritto a indennizzi o compensazioni», è sostituita dalla seguente: «Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004.»

  3. 3) L'allegato V è abrogato.

Art. 58 Modifica della direttiva 97/78/CE

La direttiva 97/78/CE è modificata come segue:

  1. 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell’allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali39.

  2. 2) All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “prodotti”: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano40, alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano41 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano42; sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19;

  3. 3) All’articolo 7, paragrafo 3, le parole «le spese d’ispezione previste dalla direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (modificata e codificata)» sono sostituite da: «le spese d’ispezione di cui al regolamento (CE) n. 882/2004» .

  4. 4) All’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: «o, nel caso di stabilimenti autorizzati ai sensi della decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, degli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, da stabilimenti che siano stati oggetto di una ispezione comunitaria o nazionale.»

  5. 5) All'articolo 12, il paragrafo 9 è abrogato.

  6. 6) All'articolo 15, il paragrafo 5 è abrogato.

  7. 7) All'articolo 16 è inserito il paragrafo seguente: «4. Norme dettagliate per l’introduzione di prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi internazionali di trasporto, nonché di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per lettera, telefono o Internet) e recapitati al consumatore sono stabilite a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 882/2004.»

  8. 8) L'articolo 21 è abrogato.

  9. 9) L'articolo 23 è abrogato.

  10. 10) All’articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino, le parole «conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole «conformemente all’articolo 17».

Art. 59 Modifica della direttiva 2000/29/CE

Nella direttiva 2000/29/CE è inserito l’articolo seguente: «Articolo 27 bis Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali43.

Art. 60 Modifica del regolamento (CE) n. 854/2004

Il regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:

  1. 1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis. Il presente regolamento si applica ad integrazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali44.

  2. 2) All'articolo 2:

    1. a) al paragrafo 1, le lettere a), b), d) ed e) sono abrogate; e

    2. b) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «b bis)Regolamento (CE) n. 882/2004.»

  3. 3) All'articolo 3:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti riconoscono gli stabilimenti nel momento e alle condizioni specificate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.» ;

    2. b) il paragrafo 4, lettere a) e b), e il paragrafo 6 sono abrogati.

  4. 4) L'articolo 9 è abrogato.

  5. 5) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Per garantire l'applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo VI, capo II, del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano le procedure descritte nel presente capitolo.»

  6. 6) All'articolo 11:

    1. a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo comunitario il quale dimostri che la sua autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Tuttavia, un paese terzo può figurare in siffatto elenco senza che sia stato effettuato alcun controllo comunitario se: a) il rischio determinato in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 non è tale da giustificarlo; b) al momento di decidere di aggiungere un particolare paese terzo ad un elenco, a norma del paragrafo 1, si determina che altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le necessarie garanzie.» ;

    2. b) al paragrafo 4 la parte iniziale è sostituita dalla seguente: «4. Nel compilare o aggiornare gli elenchi si tiene conto in particolare dei criteri elencati nell’articolo 46 e nell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Si tiene inoltre conto di quanto segue:»

    3. c) le lettere da b) a h) del paragrafo 4 sono abrogate.

  7. 7) L'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le eventuali condizioni specifiche di importazione fissate a norma dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004.»

  8. 8) All'articolo 18, i punti da 17 a 20 sono abrogati.

Art. 61 Abrogazione di atti comunitari

1. Le direttive 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE e 95/53/CE e le decisioni 93/383/CE, 98/728/CE e 1999/313/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006. La direttiva 85/73/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008.

2. Tuttavia, le norme di attuazione adottate sulla base di tali atti, in particolare quelle riportate nell’elenco dell’allegato VIII, rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione col presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie sulla base del presente regolamento.

3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Titolo IX. Disposizioni generali

Art. 62 Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 oppure, per le questioni che riguardano principalmente aspetti fitosanitari, dal comitato fitosanitario permanente istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio45.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 63 Misure transitorie e di attuazione

1.

Misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare:

eventuali modifiche delle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 2,

definizione dei mangimi che, ai fini del presente regolamento, devono essere considerati mangimi di origine animale,

e ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Altre misure transitorie e modalità di attuazione necessarie per assicurare l’applicazione uniforme del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3. Ciò si applica in particolare:

alla delega di compiti di controllo agli organismi di controllo di cui all’articolo 5, se tali organismi di controllo erano già funzionanti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,

alla non conformità di cui all’articolo 28 che ha generato spese determinate da controlli ufficiali supplementari,

alle spese sostenute in applicazione dell’articolo 54,

alle norme relative alle analisi microbiologiche, fisiche e/o chimiche nell’ambito dei controlli ufficiali, in particolare in caso di sospetto rischio e anche alla sorveglianza della sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

  4. d)

  5. e)

  6. f)

2. Per tener conto della specificità dei regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, misure specifiche che la Commissione dovrà adottare possono prevedere le necessarie deroghe e modifiche alle norme stabilite nel presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Art. 64 Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

Le misure seguenti intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4:

  1. 1) gli allegati del presente regolamento possono essere aggiornati, a eccezione dell'allegato I, dell'allegato IV e dell'allegato V, senza pregiudizio dell'articolo 27, paragrafo 3, in particolare per tener conto delle modifiche di carattere amministrativo e del progresso scientifico e/o tecnologico;

  2. 2) i riferimenti alle norme europee di cui al presente regolamento possono essere aggiornati nel caso in cui il CEN modifichi tali riferimenti.

Art. 65 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

1. Entro il 20 maggio 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione riesamina in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e prende segnatamente in considerazione i seguenti elementi:

  1. a) nuova valutazione del campo di applicazione, con riferimento alla salute e al benessere degli animali;

  2. b) garanzia del contributo dato al finanziamento dei controlli ufficiali da altri settori attraverso l'ampliamento dell'elenco di attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, e attraverso la presa in considerazione, in particolare, dell'impatto della legislazione comunitaria in materia di igiene dei mangimi e degli alimenti dopo la sua adozione;

  3. c) fissazione di importi minimi aggiornati per le tasse di cui all'allegato IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, tenendo conto in particolare i fattori di rischio.

3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di pertinenti proposte.

Art. 66 Sostegno finanziario della Comunità

1. Gli stanziamenti necessari per:

  1. a) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri designati dalla Commissione per assistere i propri esperti a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 1;

  2. b) la formazione del personale di controllo di cui all’articolo 51;

  3. c) il finanziamento di altre misure necessarie per assicurare l’applicazione del presente regolamento,

sono autorizzati annualmente nell’ambito della procedura di bilancio.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono in particolare l’organizzazione di conferenze, la creazione di basi di dati, la pubblicazione di informazioni, l’organizzazione di studi e l’organizzazione di riunioni per preparare le sessioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3. Un sostegno tecnico e un contributo finanziario della Comunità per l'organizzazione delle attività di cui all’articolo 50 possono essere concessi entro i limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone la Commissione.

Titolo X. Disposizioni finali

Art. 67 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia, gli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.