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Sez. U, Sentenza n. 643 del 30/01/1979 (Rv. 396795 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'IMPROCEDIBILITA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DEL FASCICOLO E NON ANCHE SU QUELLO DELLA ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO DI ESSO - ISTANZA DI REVOCAZIONE FONDATA SUL RINVENIMENTO DEL FASCICOLO STESSO NELLA CANCELLERIA DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396795-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'IMPROCEDIBILITA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DEL FASCICOLO E NON ANCHE SU QUELLO DELLA ATTESTAZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO DI ESSO - ISTANZA DI REVOCAZIONE FONDATA SUL RINVENIMENTO DEL FASCICOLO STESSO NELLA CANCELLERIA DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*

Avverso la sentenza d'appello che dichiari l'improcedibilita del gravame, per la mancata tempestiva restituzione del fascicolo dell'appellante prima dell'udienza di discussione, ritenendo a tal fine sufficiente la costatazione della Mancanza del fascicolo stesso dall'incarto processuale, e non anche necessaria l'attestazione del cancelliere in ordine all'avvenuto ritiro, non e esperibile istanza di revocazione, a norma dell'art 395 n 3 e n 4 cod proc civ, per dedurre che detto fascicolo non risultava ritirato nel corso del giudizio di secondo grado, e sia stato poi rinvenuto presso la cancelleria dopo il deposito della sentenza medesima, atteso che tali censure investono l'esattezza in diritto di detta statuizione, prescindente dall'esistenza o meno di un'attestazione sull'avvenuto ritiro del fascicolo, e non integrano una denuncia di errore di fatto, ne di sopravvenienza di documenti decisivi, secondo la previsione della citata norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)