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Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 07/06/1971 (Rv. 352141 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI - CAUSE TRA SOCI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA SEDE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - CAUSA PROMOSSA DAGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352141-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI - CAUSE TRA SOCI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA SEDE DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - CAUSA PROMOSSA DAGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE.*

La Competenza del giudice del luogo dove ha Sede la societa, prevista dall'art 23 cod proc civ, ha come presupposto essenziale, anche nell'ipotesi in cui la societa sia sciolta, che si tratti di cause fra soci, cioe fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualita di soci. Conseguentemente, poiche nelle societa di persone, anche se costituite da due soli soci, gli eredi del socio defunto, salvo il caso di specifici accordi con i soci superstiti, non acquistano, per effetto della morte del loro dante causa, la qualita di soci, la Competenza per territorio in relazione alla causa promossa dai detti eredi per ottenere la liquidazione della quota sociale del loro dante causa si determina in base alle regole generali. (V 732'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)