Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Testo in vigore al
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Titolo I. Degli istituti di cura in genere
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari
e del personale sanitario degli ospedali
Art. 1
1. Gli Istituti di cura dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti, agli effetti delle presenti norme, sono distinti in ospedali ed infermerie.
2. Sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera s'intendono compresi, agli effetti delle presenti norme, tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, e qualunque sia l'ambito territoriale nel quale essi operano.
3. Gli istituti di cura per malattie mentali sono regolati da speciali disposizioni.
4. Gli istituti a carattere scientifico sono regolati dai propri statuti organici. Il riconoscimento di tale carattere agli istituti medesimi, e' fatto dal Ministro per l'interno sentito quello per l'educazione nazionale.
Capo I. Degli ospedali.
Art. 2
1. Gli ospedali provvedono alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e specializzate.
2. Essi, oltre, a soddisfare alle esigenze dell'igiene generale, devono possedere almeno i seguenti locali e servizi:
a) reparto di accettazione, fornito dei necessari servizi per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati alla osservazione dei ricoverati, divisi per sesso e per eta';
b) adatte sale di degenza e relativi servizi per medicina, per chirurgia ed eventualmente per le specialita';
c) locali separati per l'isolamento degli ammalati di forme diffusive;
d) locali separati per malati settici ed asettici nei reparti di chirurgia e di ostetricia e ginecologia;
e) adeguati servizi di radiologia e di ricerche cliniche;
f) servizi di disinfezione, di lavanderia, di bagni, di cucina e di dispensa, oltre il guardaroba e la fardelleria;
g) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria e di quello locale.
3. Il riconoscimento del possesso di tali requisiti, e della loro idoneita' e' riservato all'Autorita' sanitaria provinciale; salvo che non si tratti di ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, nel qual caso il provvedimento sara' omologato dal Ministro per l'interno.
Art. 3
1. Gli ospedali riservati alla cura di soli infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita' ufficialmente riconosciute si dicono ospedali specializzati.
2. Sono compresi tra questi ospedali i sanatori, gli ospedali sanatoriali e le colonie post sanatoriali, gli ospedali per malati contagiosi e gli istituti per la cura di altre speciali malattie, secondo la determinazione da farsi con decreto del Ministro per l'interno.
Art. 4
1. Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni e reparti.
2. La sezione rappresenta l'unita' funzionale dell'ospedale.
3. Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo art. 5 per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza immediata dei malati.
4. Due o piu' sezioni costituiscono la divisione, che rappresenta l'unita' fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo servizio assistenziale sanitario ed infermieristico.
5. Il reparto rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono determinate e specifiche cure. Esso e' costituito da una o piu' divisioni.
6. I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialita' possono anche essere costituiti da una sola sezione.
Art. 5
1. Ogni divisione deve comprendere non meno di 60 e non piu' di 120 posti-letto ed essere diretta da un primario, coadiuvato da uno o piu' aiuti ed assistenti.
2. Le divisioni degli ospedali specializzati devono comprendere di regola non meno di due sezioni con 15 posti letto ognuna, e non piu' di 90 posti letto.
3. Negli ospedali generali, quando il reparto specializzato e' costituito da una sola sezione, il numero dei posti letto puo' essere anche di 15. Detta sezione puo' essere aggregata ad altra sezione o divisione affine.
Art. 6
1. Gli ospedali si suddividono in tre categorie:
2. La 1ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di oltre 600 degenze e che siano costituiti da reparti separati per malati di medicina e di chirurgia con distinte divisioni almeno per le specialita' di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di urologia, di ortopedia e traumatologia, salvo che a dette specialita' non provvedano istituzioni locali.
3. Devono, inoltre, comprendere sezioni speciali per l'osservazione e per l'isolamento di malati contagiosi o sospetti, un istituto o gabinetto di radiologia e di cure fisiche, uno di anatomia patologica, un laboratorio di chimica biologica, di microbiologia e di microscopia. Devono avere locali adatti per la Scuola convitto infermiere e possibilmente una farmacia propria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di oltre 200 degenze.
4. La 2ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da oltre 200 sino a 600, nonche' almeno uno di quelli dei Capoluoghi di provincia anche se con numero di degenze inferiore a 200, purche' abbiano reparti di medicina, di chirurgia ed almeno una sezione per le piu' importanti specialita' sopraindicate, oltre gli idonei servizi generali e sempre che nel capoluogo medesimo non esista altro ospedale che abbia i requisiti normali per essere assegnato alla 1ª o 2ª categoria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da oltre 100 sino a 200.
5. La 3ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da 30 a 200, che abbiano un idoneo reparto operatorio e separate sale di degenza per infermi di medicina e di chirurgia, nonche' di partorienti e di bambini;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da 30 a 100.
6. Quando trattasi di ente ospedaliero che amministri piu' ospedali nello stesso Comune e quando il carattere di questi lo consenta, si puo' tenere conto, per la classifica di ciascun ospedale, del numero complessivo dei reparti e delle degenze.
Capo II. Delle infermerie.
Art. 7
1. Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
2. Le infermerie si distinguono in:
a) infermerie per malati acuti;
b) infermerie per convalescenti (convalescenziari);
c) infermerie per malati cronici (cronicari).
3. Le dette infermerie, quando siano nello stesso Comune e dipendano da un solo ente, possono essere riunite, in modo da costituire distinti reparti di un solo stabilimento.
4. Le infermerie dipendenti da diversi enti possono essere riunite in consorzio cosi' come gli ospedali.
Art. 8
1. Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorita' sanitaria provinciale.
2. Devono, altresi', avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.
3. I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonche' refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.
Capo III. Classifica degli Istituti di cura.
Art. 9
1. Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione delle presenti norme.
2. Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entita' dei vari servizi, secondo quanto e' prescritto dai precedenti articoli.
3. Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera o dell'Autorita' sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera delle degenze, puo' procedere, ogni triennio, a partire dalla data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa.
Capo IV. Dei servizi ospedalieri sussidiari.
Art. 10
1. Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di ambulatori per la medicina, per la chirurgia e per le specialita', i quali e' sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio.
2. Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorita' sanitaria provinciale, sentita l'Autorita' sanitaria comunale, ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti o servizi di cura annessi all'ospedale.
3. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno.
4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere per l'assistenza ambulatoriale dei poveri. In tal caso il Comune rilascia agli aventi diritto una «scheda di cura ambulatoriale», su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali medesimi.
5. Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorita' di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 11
1. Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso con i mezzi di cui dispongono.
2. Nelle Citta' con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.
Art. 12
1. I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie veneree.
Art. 13
1. Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.
2. Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.
Titolo II. Del personale sanitario di assistenza immediata ed ausiliaria
Capo I. Disposizioni generali
Art. 14
1. Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza e' costituito da medici, farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate.
Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliaria di assistenza.
2. Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti.
Art. 15
1. Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli ospedali, possono istituire il posto di soprintendente sanitario, nonche' posti di vice direttori e di ispettori sanitari.
Art. 16
1. Il posto di soprintendente sanitario puo' essere istituito anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali di piu' provincie o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti gestiti da un unico ente nazionale.