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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4263 del 13/02/2019 (Rv. 653008 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Distribuzione delle somme ricavate dalla vendita tra i vari creditori - Chiusura del procedimento di esecuzione forzata - Azione di ripetizione di indebito da parte di uno dei creditori nei confronti di altri - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653008-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

A seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, è da escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)