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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 27/06/1969 (Rv. 341730 - 01)

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341730-01

ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

In base all'esame complessivo delle varie Disposizioni delle norme del tu della legge elettorale 30 marzo 1957, n. 361, deve ritenersi che la funzione, attuale o potenziale, di controllo, demandata ai rappresentanti di lista, anche se esercitabile solo facoltativamente, e dalla legge ritenuta parimenti essenziale ed insopprimibile come e quello degli scrutatori. Deve, pertanto riconoscersi che la espressione 'chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettoralì di cui all'art. 119 del citato tu, assume un significato generico, e cioe di persone comunque incaricate di assolvere funzioni elettorali, anche se non tenute coattivamente ad esercitarle, e tra queste devono ricomprendersi anche i rappresentanti di lista (espressamente qualificati 'pubblici ufficialì dall'art. 40 del citato tu), e cio pur se gli stessi non possono ritenersi propriamente incorporati nell'ufficio elettorale. Essi hanno, dunque, diritto a percepire dal proprio datore di lavoro tre giorni di ferie retribuite, a norma del detto art. 119. (Cfr. 310-62 V. 1647-63 1020-63 2743-62).*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1957 num. 361 art. 40, Legge 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)