Sez. 1, Sentenza n. 92 del 16/01/1970 (Rv. 344774 - 01)
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - DA SOCIETA DI FATTO IN UN TIPO LEGALE DI SOCIETA DI PERSONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - DA SOCIETA DI FATTO IN UN TIPO LEGALE DI SOCIETA DI PERSONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
La disposizione contenuta nell'art 2498 cod civ, relativa alla trasformazione di societa di persona in societa di capitali si applica anche alla ipotesi di societa di fatto che si trasformi in uno dei tipi legali di societa di persone. Con tale atto la societa di fatto regolarizza la sua veste legale, assumendo la Forma di una delle societa tipiche previste dal codice civile, senza che cio comporti l'Estinzione della prima societa e la creazione di un nuovo centro di imputazione di diritti e di obbligazioni, avendosi la continuazione della vecchia societa che, in una nuova veste, resta titolare dei rapporti giuridici patrimoniali da essa costituiti antecedentemente alla trasformazione. Ne vale obiettare che la societa di fatto non e prevista dalla legge, dato che gli artt 2297 e 2317 cod civ dispongono che alla societa non iscritta nel registro delle imprese si estendono, per cio che concerne i rapporti fra la societa ed i terzi, le Disposizioni relative alla societa semplice. Ne il sistema della legge in materia di societa respinge la possibilita di trasformazione di una societa di fatto in societa di persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2317, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)