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Sez. 5, Sentenza n. 3861 del 29/03/2000 (Rv. 535170 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Differenza tra l'imposta del 32, 4% e quella minore dovuta in forza dell'art. 10 della convenzione tra Repubblica Italiana e Confederazione Elvetica del 3 ottobre 1974 - Rimborso - Presupposto ex art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535170-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di imposte sui redditi, secondo l'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presupposto per il rimborso della differenza tra l'imposta del 32, 4% e quella minore dovuta in forza dell'art. 10 dell'accordo tra Repubblica Italiana e Confederazione elvetica del 3 ottobre 1974, reso esecutivo in Italia con legge 26 luglio 1975, n. 386, è la prova dell'avvenuta percezione dei dividendi e dell'assolvimento degli obblighi fiscali nel Paese firmatario di residenza del percipiente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Legge 26/07/1975 num. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)