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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 260 del 2001

Decisione
decisa il 2001-07-05, depositata il 2001-07-17
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:260
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26437

  • Circolazione stradale
  • Sistema sanzionatorio
  • Guida con patente estera non convertita
  • Sanzione amministrativa del fermo del veicolo
  • Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni. - Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001. - Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000. M.R.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal giudice di pace di Trento nel procedimento civile vertente tra Silva de Oliveira Gaddo Denise e la polizia municipale di Trento, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 3 dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il giudice di pace di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, posta a raffronto con l'art. 116, comma 13, dello stesso codice, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perché con analogasanzione amministrativa accessoria verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione; che nella specie, infatti, la conducente sarebbe stata tratta in inganno dalla dichiarazione dell'Automobil Club - ACI di Trento che, ex art. 135, comma 2, cod. strada, aveva confermato la validità della patente brasiliana fino al 28 marzo 2004; che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni; che, in particolare, quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, non risulta essere sanzione né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose (ordinanza n. 33 del 2001); che infine, conformemente a quanto già affermato da questa Corte (ordinanza n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente; che quindi la questione sollevata dal giudice di pace di Trento è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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