Sez. L, Sentenza n. 537 del 21/01/1984 (Rv. 432762 - 01)
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA NELLA SUA OBIETTIVA ENUNCIAZIONE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - EFFETTI - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA NELLA SUA OBIETTIVA ENUNCIAZIONE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - EFFETTI - LIMITI.*
Poiché la Competenza si determina in base alla domanda nella sua obiettiva enunciazione e non già in base all'oggetto della indagine di merito, attraverso il quale si deve valutare il fondamento della domanda stessa, la pronunzia su di essa, in correlazione con il suo specifico contenuto, è limitata a precise finalità di ordine processuale e non può acquistare autorità di giudicato sulle questioni di merito, che siano delibate sommariamente ai soli fini della Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)