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Sez. U, Ordinanza n. 11646 del 29/07/2003 (Rv. 565485 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Duplicità di procedimenti pendenti tra le stesse parti con il medesimo oggetto - Unica istanza di regolamento di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565485-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto è ammissibile ancorché contenuta in un unico atto, trattandosi di istanza riguardante il medesimo rapporto sostanziale, teso a realizzare l'imprescindibile ed oggettiva esigenza di un'unica pronuncia in ordine alla competenza giurisdizionale, onde escludere che la medesima controversia possa essere decisa da più giudici.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)